FAQ

La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici.

Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.

L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente, lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, come ad esempio: riduzioni tariffarie per asilo nido, mensa e trasporto scolastico, servizio di assistenza domiciliare, servizi diurni e semiresidenziali per persone anziane o con disabilità, integrazione rette per ricoveri in R.S.A. (case di riposo).

Il nuovo ISEE dopo la riforma Si evidenzia che in seguito all'introduzione del nuovo ISEE, le attestazioni rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate. Per le attestazioni da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare un nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), nella quale dichiarare sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pensioni di invalidità, pensioni sociali, indennità  di accompagnamento, contributi pubblici, ecc.

Le principali novità

La situazione reddituale ai fini ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U. (ad esempio, nel 2015, ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2013). Concorrono alla formazione del reddito i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta; i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Modalità di calcolo differenziate dell'ISEE

La nuova normativa ISEE ha introdotto modalità di calcolo differenziate dell’indicatore in funzione della specificità delle situazioni. A differenza del passato, quando l'ISEE era unico e valido per tutte le prestazioni, oggi, invece, oltre ad un ISEE standard o ordinario, esistono altri ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

  • ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
  • ISEE Università: per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.
  • ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello "standard". Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
  • ISEE Sociosanitario-Residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.
  • ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
  • ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).

Durata di validità dell'attestazione ISEE Anche la durata di validità della nuova certificazione ISEE è diversa dalla precedente. La nuova certificazione ISEE ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Le attestazioni ISEE rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide, fino alla loro scadenza,  ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate.

Come richiedere l'ISEE

Per effettuare il calcolo ISEE occorre compilare correttamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica. È possibile presentare la DSU e acquisire l’attestazione ISE:

  • direttamente, collegandosi al sito dell'INPS, nella sezione "Servizi online", "Servizi per il Cittadino". Per accedere al portale ISEE è necessario essere in possesso del codice PIN rilasciato dall'INPS.
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale. Il Comune di Gerenzano è convenzionato con "CAF, tutela fiscale del contribuente" (Dott. Gerardo Petrozzino), via Sampietro, 55/A, Saronno (VA).

Tempi di rilascio dell'attestazione ISEE

Al cittadino che presenta la dichiarazione, viene rilasciata un’attestazione per l’avvenuta presentazione ma non l’ISEE calcolato, per ottenere il quale è necessario che sia completata l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Ai  sensi di quanto indicato nella Circolare INPS n. 171 del 18.12.2014, la certificazione ISEE è rilasciata dall’INPS al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

L’attestazione potrà poi essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso a servizi di pubblica utilità.

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