Descrizione
IL SINDACO
Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003;
Visto l’art. 41 del T.U. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni;
Visto l’art. 55 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati»;
Visto l’art. 50 della legge n. 352 del 25 maggio 1970, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»,
RENDE NOTO
che gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale.
Il certificato medico deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.
L’impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell’elettore.
Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell’Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.
Il competente servizio sanitario in concomitanza della consultazione elettorale provvederà al rilascio dei certificati.
Ulteriori informazioni potranno essere attinte presso il Servizio Elettorale Comunale o presso la competente Autorità Sanitaria Locale
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Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2026, 11:50